L’argomento di questo articolo non potrebbe essere più astruso: si tratta di stabilire se il Piano Edera debba essere sottoposto o meno alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale secondo l’art.20 del Decreto Legislativo 4/2008. Quella norma di legge è un luminoso esempio di come ci siano in Italia menti raffinatissime, capaci di bloccare qualsiasi iniziativa con norme apparentemente anodine. Però, come tutti sappiamo, dura lex, sed lex.
Ed ora ecco l’indovinello, cioè il giochetto: nel testo che segue le parti in nero sono state scritte da un ragazzaccio, ma quelle in blu provengono da un ufficialissimo documento, quale?
La questione centrale oggetto del presente giudizio si riduce nello stabilire se, alla stregua della disciplina rilevante nella specie – che distingue tra progetto di sviluppo situato “all’interno di aree urbane esistenti”, soggetto a verifica di v.i.a. sol che superi i 10 ettari di estensione, e progetto di sviluppo relativo ad “aree urbane nuove o in estensione”, soggetto a verifica di v.i.a. nel solo caso in cui superi i 40 ettari – il progetto di lottizzazione in esame sia stato correttamente portato al vaglio della regione Lombardia per essere sottoposto alla verifica preliminare ex art. 1, co. 6, d.P.R. 12 aprile 1996 cit.(ora ripresa dall’art.20 Dlgs 4/2008).
Tanto premesso, la sezione osserva che gli elementi documentali versati in atti (…), consentono di definire con precisione le caratteristiche dell’area considerata ai fini della v.i.a., e cioè se essa possa connotarsi come area urbana edificata in modo compatto e continuo (id est, area urbana consolidata), ovvero come area di sviluppo in espansione,…; purché sia chiaro che il giudizio in questione non deve essere sviluppato secondo i parametri propri della scienza urbanistica ovvero della disciplina della circolazione dei veicoli.
Erroneamente la verificazione ha utilizzato proprio questi elementi di giudizio per considerare l’area in questione avulsa da un contesto urbano più ampio.
In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di v.i.a. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento … .
Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli ambientali o paesaggistici e non ricadendo in area naturale protetta (…) si pone come intercapedine fra il centro storico della frazione Levata ed altri agglomerati urbani ed industriali, divenendo centro nodale per la definizione di un quadro sovracomunale di riferimento per l’integrazione del sistema urbanistico ed infrastrutturale intercomunale del territorio di margine Curtatone – Virgilio, come definito dal protocollo di intesa fra la Provincia di Mantova ed i comuni di Curtatone e Virgilio, sottoscritto in data 25.11.2006.
È pertanto pacifico che il progetto in argomento debba essere classificato come progetto di sviluppo situato “all’interno di aree urbane esistenti”, e pertanto da assoggettare alla surrichiamata procedura di verifica.